IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Non è semplice definire il benessere di un animale, anche perché spesso lo definiamo secondo criteri relativi alla psicologia umana.
Per benessere di un animale si intende lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di stare in armonia con il suo ambiente.
IL CONCETTO DI BENESSERE
Il concetto di benessere si inserisce in particolare nel rapporto uomo-animale da compagnia o da affezione, dove vanno definite le migliori condizioni di ambiente, di alimentazione e di utilizzazione degli animali.
Col progressivo miglioramento della qualità della vita l’uomo ha sempre più accentuato la tendenza a considerare gli animali non solo come fonti di servizi e nutrimento, ma anche come preziosi compagni della propria esistenza, ai quali si possono rivolgere sentimenti di amore avendo la certezza della loro capacità di ricambiarli abbondantemente.
LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Con la “tutela del benessere degli animali” si intende riconoscere agli animali un loro ruolo ed un loro habitat considerandoli nostri coinquilini terrestri, ridimensionando lo sfruttamento e l’assoggettamento da parte dell’uomo. Vi sono condizioni di vita degli animali per le quali la società, la scienza ed il legislatore possono stabilire requisiti di benessere, dopo averne identificato esigenze fisiologiche ed etologiche.
LE CINQUE LIBERTÀ
Un criterio semplice ed applicativo del benessere animale è quello delle cinque libertà:
- Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante facile accesso all’acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute.
- Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole.
- Libertà dalle violenze, malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia.
- Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie.
- Libertà dalla paura e dallo stress, assicurando la libertà di esprimere comportamenti naturali.
IL BENESSERE PER CANI E GATTI
A) IN LUOGHI CHIUSI (interno abitazioni, luoghi di lavoro).
Non esiste normativa specifica per questa condizione, se non le dimensioni minime di spazio di 8 metri quadrati. E’ buona norma fornire luminosità accettabile e con ritmo circadiano, rumorosità contenuta, (ricordiamo l’udito sviluppato del cane che li rende sensibili ai suoni ad alta frequenza) e di strutture per il riposo sollevate da terra. Le detenzioni prolungate agli annessi esterni dell’abitazione, come terrazze, balconi etc. sono assimilate alla detenzione all’aperto.
B) ALL’APERTO
Il privato che voglia detenere un cane deve:
- Assicurare allo stesso uno spazio di almeno 8mq, fatte salve esigenze di razza (lo spazio è insufficiente per le razze giganti).
- Mettere a disposizione una cuccia coibentata (definizione riferita al materiale costruttivo di impiego), e sollevata da terra.
- Avere un’adeguata superficie esterna coperta ed ombreggiata, per permettere il riparo dal sole e intemperie, fornita di una pedana rialzata dal suolo.
L’animale deve avere sempre a disposizione acqua fresca e pulita per l’abbeverata ed alimentazione adatta all’età, alle condizioni climatiche ed all’attività fisica.
C) IN BOX
A quanto richiesto per la detenzione all’aperto vanno aggiunte le seguenti misure:
- Il box deve essere costruito con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
- La recinzione deve essere di altezza adeguata (almeno 220 cm fuori terra per i cani di grossa taglia) e fissata al fondo per impedire fughe.
- La consistenza della stessa ed il sistema di fissaggio devono resistere all’impatto degli animali e di trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso.
- La porta di ingresso deve avere preferibilmente l’apertura verso l’interno.
- La manutenzione deve essere puntuale, con rimozione e sostituzione delle parti non più idonee, (usurate, arrugginite, taglienti, ecc..).
D) ALLA CATENA
A quanto richiesto per la detenzione all’aperto vanno aggiunte le seguenti misure:
- La detenzione alla catena di norma dovrebbe essere evitata. E’ ammessa solo quando non ovviabile da altri mezzi contenitivi. (impossibilità di costruire un box, proprietà non recintata,ecc..).
- La catena deve essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 mt. di lunghezza, deve permettere al cane di alzarsi e coricarsi agevolmente e poter raggiungere la cuccia, la ciotola dell’acqua e la zona ombreggiata.
- Il peso e la consistenza della catena devono essere proporzionate alla mole dell’animale.
IL CANILE
- Un canile è una struttura dove si tengono cani o altri animali d’affezione. Storicamente, i canili erano anche luoghi di allevamento e selezione dei cani stessi. Oggi con canile s’intende perlopiù il canile municipale, la struttura che accoglie cani randagi o malati, la cui gestione è affidata al comune.
- Viene definito canile qualsiasi concentramento di cani, anche di proprietà diverse, in numero superiore a 5 esemplari adulti. Il canile deve avere una autorizzazione rilasciata dal sindaco sentito il parere dei servizi tecnici interessati (veterinario, ufficio d’igiene).
- Canile sanitario: struttura pubblica (può anche essere gestita da privati) in cui vengono alloggiati i cani ritrovati vaganti e che soggiornano fino al ritrovamento del padrone o fino al successivo affido a persona o a canile rifugio, evento che avviene 10 giorni dopo la cattura.
- Canile rifugio: struttura per lo più privata ove vengono ospitati i cani privi di proprietario, in attesa di essere adottati o fino a che vivono, se nessuno li prende con sé. In ogni caso i cani non vengono più soppressi, a meno che incurabilmente malati.
- Canile pensione: tipologia di canile a gestione privata (a pagamento), per cani che hanno un proprietario e che devono essere momentaneamente alloggiati in una sede differente dalla loro abituale. Tutte queste strutture sono poste sotto il controllo periodico del Servizio Veterinario dell’ASL.
Nell’allegato in fondo alla pagina trovate l’elenco dei canili operanti sul territorio.
IL GATTILE
Il gattile è una struttura che ospita i gatti randagi, svolgendo analoga funzione a quella che il canile e il rifugio compiono per i cani.
Il gattile provvede alla cura e al ricovero temporaneo e/o permanente di gatti abbandonati in grave stato di bisogno o provenienti da colonie feline della città, perché affetti da patologie che necessitano di un periodo di isolamento, traumatizzati, incidentati o che abbiano subito interventi di sterilizzazione.
A guarigione avvenuta i gatti vengono reinseriti nelle colonie di provenienza, mentre rimangono al gattile quando non sono più autosufficienti o quando, entrati come cuccioli e non avendo una colonia di provenienza, non possono essere abbandonati sul territorio.
I gatti ospiti del gattile sono tutti vaccinati contro le principali patologie, sterilizzati e vengono sottoposti periodicamente a controlli da parte di un medico veterinario.
IL RIFUGIO PER CANI
Un rifugio per cani è una struttura prevista dalla legge 281/91, riguardante cani e altri animali di affezione.
La legge demanda alle regioni il risanamento dei canili municipali e la costruzione di rifugi per cani, stabilendo che devono garantire benessere all’animale e il rispetto di norme igienico-sanitarie; sono soggetti al controllo dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali.
L’esatta distinzione tra canile e rifugio non è precisata nella legge. Le regioni hanno spesso lasciato l’istituzione tradizionale del canile a situazioni di emergenza sanitaria (canile sanitario) o di prima accoglienza, preferendo i canili rifugio per il soggiorno prolungato dell’animale.
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